STATUTO SOCIALE

Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 18 Gennaio 2004
Costituzione - Scopi - Rapporti con 1'ENCI
art. 1. * L'associazione specializzata denominata "SOCIETÀ AMATORI BRACCO ITALIANO", in sigla anche "S.A.B.I.", con sede in Mirabello di Senna Lodigiana Via Dosso 7, e regolata dal presente Statuto Sociale. L'associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro. È associata all'Ente nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo statuto, i regolamenti, le delibere e le determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto 1'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENTE stesso.
 
Art. 2. * L'associazione ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, 1'incremento e 1' utilizzo della razza del BRACCO ITALIANO nelle sue varietà ed a potenziame la selezione e 1'allevamento. All'uopo, la stessa svolgerà altresì gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall'ENCI e fornirà i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine 1'associazione fornirà periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza, unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
Per il conseguimento dei fini di cui sopra, inoltre, 1'associazione:
a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento della razza del BRACCO ITALIANO, ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) organizza manifestazioni, direttamente o indirettamente in collaborazione con 1'ENCI, con le associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o società specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventive ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilita;
c) favorisce attraverso la pubblicazione di studi ed articoli sulle riviste specializzate la preparazione teorica e pratica di quanti si interessano alla razza, relativamente agli aspetti zootecnici e venatori, e all'allevamento ed utilizzazione dei Bracchi Italiani,
d) pubblica il periodico di informazione e cultura sul Bracco Italiano, denominato "IL BRACCO ITALIANO", nonché libri, annuari e testi di varia natura sul Bracco Italiano.
 
Art. 3. * La "Società Amatori Bracco Italiano" riconosce all' ENCI poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione. Riconosce in particolare il potere dell'ENCI di nominare un commissario straordinario o <ad acta>, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo statuto sociale ENCI nonché dal regolamento di attuazione del medesimo. L'associazione presta all'ENCI piena collaborazione; in particolare il Presidente dell'Associazione ha l'onere:
• di dare riscontro, di norma entro quindici giomi, alle richieste di informazioni e di chiarimenti avanzate dall'ENCI;
• di comunicare all'ENCI le variazioni dell'elenco soci. Le variazioni delle cariche sociali, nonchè ogni altra infonnazione di rilievo circa 1'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina ed organizzazione delle attività zootecniche al fine di otteneme la ratifica dall'ENCI.
 
Soci
Art. 4. * Possono essere soci della S.A.B.I. tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse al miglioramento ed alla valorizzazione dei Bracchi Italiani, la cui domanda di associazione sia stata presentata ed accettata nei modi previsti dal presente statuto.
 
Art. 5. I soci della S.A.B.I. si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti ed i loro doveri nei confronti della Società, od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima, sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne versano una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alla attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto; essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai diciotto anni.
 
Art. 6. * Per essere soci della S.A.B.I. occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente s'impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall'Assemblea, nonchè lo statuto dell' ENCI, il relativo regolamento di attuazione ed i regolamenti da quest'ultimo emanati. Su ciascuna domanda decide il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Peraltro, avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente, che avrà cura di portare la questione all'attenzione della prima assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate nell'anno nel corso del quale si svolge 1'elezione del nuovo consiglio, possono essere istruite e valutate solamente dal consiglio neoeletto.
 
Art. 7. L'Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote associative annuali.
 
Art. 8. L'iscrizione a socio vale per 1'annata in corso e lo vincolerà per 1'anno successivo, qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
 
Art. 9. * La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 8
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al 1° marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio.
Chi, per qualsiasi causa, cessa la qualità di socio, perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.
 
Art. 10. * L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.
 
Organi sociali
Art. 11. * Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall' E.N.C.I.;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti;
f) il Comitato Tecnico.
È data altresì facoltà al Consiglio di nominare delegate territoriali secondo quanto previsto dal successive art. 26.
Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.
 
Assemblea generale dei soci
Art. 12. *
L'Assemblea generale è composta dai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. Ciascun socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che 1'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è in ogni caso consentito il voto a mezzo posta.
 
Art. 13. L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio
chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, lo spoglio delle schede. L'Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
 
Art. 14.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in luogo prescelto dal Consiglio Direttivo entro il mese di marzo per 1'approvazione del rendiconto economico dell'annata precedente e per 1'approvazione del programma di attività per 1'annata in corso. In via straordinaria, può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con tempestiva pubblicazione sull'Organo Ufficiale dell'E.N.C.I. o, alternativamente, con 1'invio per posta ai soci degli invite a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e 1'ora della riunione, nonché 1'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, 1'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.
 
Art. 15. *
L'Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della società;
b) sulla elezione delle cariche sociali secondo quanto previsto dal presente statuto;
c) sui rendiconti finanziari;
d) sulle modifiche dello Statuto;
e) sul Regolamento di attuazione dello Statuto;
f) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste nell'art. 5, come stabilito dall'art 7;
g) sull' espulsione del socio;
h) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di un altro organo
sociale.
Spetta inoltre all'Assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti. Le modifiche dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto saranno deliberate dall'Assemblea Straordinaria, nella quale dovranno essere presenti in ogni caso personalmente o per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
 
Consiglio
Art. 16. *
Il Consiglio è composto da 9 (nove) consiglieri di cui 8 (otto) eletti dall'Assemblea generale fra i soci ed 1 (uno) designato dall'E.N.C.I. I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio. Quanto al consigliere nominato dall'ENCI, lo stesso rimane in carica indipendentemente dalla durata del Consiglio, fino alla successive sostituzione da parte dell'ENCI. Il consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa 1'andamento dell'associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del regolamento di attuazione allo statuto sociale ENCI.
 
Art. 17. II Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci; fra 1'altro è responsabile dell'amministrazione sociale e sottopone per 1'approvazione all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale stabilendone le mansioni e le remunerazioni, ecc.. Il Consiglio Direttivo redige il Regolamento di attuazione dello Statuto e le sue modifiche, che sottopone alla approvazione dell'Assemblea Straordinaria.
 
Art. 18. * Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente della Società, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un Cassiere. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i consiglieri; il/i Segretario/i ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevono una remunerazione per il loro lavoro. Il Consiglio Direttivo nomina altresì i componenti del Comitato Tecnico di cui all'art. 24 e 25, nonché degli eventuali Delegati territoriali ai sensi dell'art 26.
 
Art. 19. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente e la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere decaduti dalla carica.
 
Il Presidente
Art. 20.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione di quest'ultimo nella
sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente. In caso di sue dimissioni, spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario, anche un consigliere, purché Socio. Il Presidente onorario puo partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.
 
Patrimonio e amministrazione
Art. 21.
Il patrimonio della Società è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
d) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della Società sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai Soci;
b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
In caso di scioglimento della Società, il patrimonio dovrà essere destinato a finalità di utilità generale, secondo quanto delibererà 1'Assemblea Generale dei Soci. In mancanza di tale delibera, il Presidente - ed in sua assenza il Collegio Sindacale - procederà a termini di legge.
 
Art. 22. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando 1'Assemblea generale dei soci con 1'approvazione del rendiconto economico finanziario non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto economico finanziario consuntivo approvato dall'Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all'E.N.C.I.
 
Collegio sindacale o dei revisori dei conti
Art. 23.
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci, eletti dall'Assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L'Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente: i sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.
 
Comitato tecnico
Art. 24.
È costituito da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo e decade automaticamente alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato. I tre membri sono scelti fra i soci della S.A.B.I. Uno solo dei tre potrà essere membro del Consiglio Direttivo al fine di consentire una più autonoma attività nei confronti del Consiglio stesso.
 
Art. 25. Il Comitato tecnico ha soltanto funzione consultiva; ad esso è demandato il compito di studiare argomenti zootecnici e tecnici-organizzativi inerenti la razza e di riferire gli esiti dei propri studi al Consiglio Direttivo. Gli specifici argomenti ai quali il Comitato tecnico dedicherà la sua attività potranno essere indicati dal Consiglio Direttivo o autonomamente identificati dal Comitato stesso.
 
Delegati
Art. 26.
Il Consiglio può nominare Delegati territoriali allorquando ritenga che ciò sia utile agli scopi della Società
ed alla valorizzazione del Bracco Italiano. In tal caso il Consiglio potrà dettare le condizioni che riterrà opportune nell'interesse unitario della Associazione.
 
Norme disciplinari
Art. 27. *
Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno alla Società, è tenuto ad osservare le norme del presente statuto e del relativo regolamento di attuazione. Le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, lo statuto dell'ENCI ed il relativo regolamento di attuazione, tutti i regolamenti ENCI, nonché le regole di deontologia e di correttezza sportiva. Il socio che trasgredisca a tali obblighi o che comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Società, è passibile di sanzioni disciplinari. È soggetto, infatti, alle decisioni del Collegio dei Probiviri dell'associazione, nonché alle decisioni delle Commissioni di disciplina dell'ENCI. In particolare, i poteri disciplinari vengono esercitati, in primo grado, dalla Commissione disciplinare di prima istanza dell'ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri dell'associazioni Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea generale dei soci, fra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina definitiva. Le denuncie a carico di un socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivate dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società. In caso di mancanze gravi, il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Sarà compito del Consiglio procedere all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri della S.A.B.I. sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante ovvero da un suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del regolamento di attuazione dello statuto sociale dell'ENCI.
L'associazione ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte dalle Commissione di Disciplina di prima e di seconda istanza istituite presso 1'ENCI. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri puo adottare a carico di un socio della Società sono i seguenti:
ammonizione, censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino 1' espulsione di un socio, la proposta motivate di tale provvedimento divenuta definitiva viene trasmessa al Consiglio che, in conformità a quanto previsto dall'art.15 dello statuto, ne sottoporrà la deliberazione all'Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.
 
Art. 28. La S.A.B.I. può inserire un suo notiziario nel contesto dell'organo ufficiale dell'E.N.C.I. Su tale notiziario o su altra pubblicazione edita dalla S.A.B.I. medesima, potrà pubblicare le informazioni di interesse generale per gli amatori del Bracco Italiano e di interesse particolare per i Soci.
 
Modifiche statutarie
Art. 29. *
Il presente statuto, dopo 1’approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'Assemblea generale se non dal Consiglio della Società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazioni da una Assemblea Straordinaria in cui siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo statuto dell'associazione prima di essere presentate all'assemblea, devono essere comunicate all'ENCI per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di attuazione dello statuto sociale dell'ENTE stesso.
 
Norma di chiusura
Art. 30.
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.