STATUTO SOCIALE
Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 18 Gennaio 2004
Costituzione - Scopi - Rapporti con 1'ENCI
art. 1. * L'associazione specializzata denominata "SOCIETÀ AMATORI BRACCO
ITALIANO", in sigla anche "S.A.B.I.", con sede in Mirabello di Senna Lodigiana
Via Dosso 7, e regolata dal presente Statuto Sociale. L'associazione ha durata
illimitata e non ha scopo di lucro. È associata all'Ente nazionale della
Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo statuto, i regolamenti, le
delibere e le determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le
saranno da esso delegati, sotto 1'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di
sanzione e di sostituzione dell'ENTE stesso.
Art. 2. * L'associazione ha come scopo il miglioramento genetico delle
popolazioni, lo studio, la valorizzazione, 1'incremento e 1' utilizzo della
razza del BRACCO ITALIANO nelle sue varietà ed a potenziame la selezione e
1'allevamento. All'uopo, la stessa svolgerà altresì gli incarichi di ricerca e
verifica affidati dall'ENCI e fornirà i necessari supporti tecnici alla
Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A
tal fine 1'associazione fornirà periodicamente all'ENCI una relazione sulla
situazione della razza, unitamente agli obiettivi di selezione che intende
perseguire ed ai risultati ottenuti.
Per il conseguimento dei fini di cui sopra, inoltre, 1'associazione:
a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento della razza del BRACCO
ITALIANO, ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità i suoi associati in
tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento
degli scopi anzidetti;
b) organizza manifestazioni, direttamente o indirettamente in collaborazione con
1'ENCI, con le associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri
enti o società specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative,
richiedendo l’approvazione preventive ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro
e con la disciplina da questi stabilita;
c) favorisce attraverso la pubblicazione di studi ed articoli sulle riviste
specializzate la preparazione teorica e pratica di quanti si interessano alla
razza, relativamente agli aspetti zootecnici e venatori, e all'allevamento ed
utilizzazione dei Bracchi Italiani,
d) pubblica il periodico di informazione e cultura sul Bracco Italiano,
denominato "IL BRACCO ITALIANO", nonché libri, annuari e testi di varia natura
sul Bracco Italiano.
Art. 3. * La "Società Amatori Bracco Italiano" riconosce all' ENCI poteri di
indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione. Riconosce in particolare il
potere dell'ENCI di nominare un commissario straordinario o <ad acta>, nonché di
adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo
quanto previsto dallo statuto sociale ENCI nonché dal regolamento di attuazione
del medesimo. L'associazione presta all'ENCI piena collaborazione; in
particolare il Presidente dell'Associazione ha l'onere:
• di dare riscontro, di norma entro quindici giomi, alle richieste di
informazioni e di chiarimenti avanzate dall'ENCI;
• di comunicare all'ENCI le variazioni dell'elenco soci. Le variazioni delle
cariche sociali, nonchè ogni altra infonnazione di rilievo circa 1'attività
associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito
alla disciplina ed organizzazione delle attività zootecniche al fine di otteneme
la ratifica dall'ENCI.
Soci
Art. 4. * Possono essere soci della S.A.B.I. tutti i cittadini italiani e
stranieri di accertata moralità che abbiano interesse al miglioramento ed alla
valorizzazione dei Bracchi Italiani, la cui domanda di associazione sia stata
presentata ed accettata nei modi previsti dal presente statuto.
Art. 5. I soci della S.A.B.I. si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I
loro diritti ed i loro doveri nei confronti della Società, od in conseguenza
della loro appartenenza a quest'ultima, sono uguali; è diversa solo la misura
della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne versano una
maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alla attività del
sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano
acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non
spetta diritto di voto; essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai diciotto anni.
Art. 6. * Per essere soci della S.A.B.I. occorre avanzare domanda scritta e
firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al
Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente
s'impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa,
nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o
dall'Assemblea, nonchè lo statuto dell' ENCI, il relativo regolamento di
attuazione ed i regolamenti da quest'ultimo emanati. Su ciascuna domanda decide
il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è
tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Peraltro, avverso il
diniego di adesione è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua
comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente, che avrà cura di
portare la questione all'attenzione della prima assemblea utile. Le domande di
ammissione a socio, presentate nell'anno nel corso del quale si svolge
1'elezione del nuovo consiglio, possono essere istruite e valutate solamente dal
consiglio neoeletto.
Art. 7. L'Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la
misura delle quote associative annuali.
Art. 8. L'iscrizione a socio vale per 1'annata in corso e lo vincolerà per
1'anno successivo, qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un
formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
Art. 9. * La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 8
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al 1°
marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del
Consiglio.
Chi, per qualsiasi causa, cessa la qualità di socio, perde ogni diritto relativo
ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Art. 10. * L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti
ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.
Organi sociali
Art. 11. * Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato
dall' E.N.C.I.;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti;
f) il Comitato Tecnico.
È data altresì facoltà al Consiglio di nominare delegate territoriali secondo
quanto previsto dal successive art. 26.
Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.
Assemblea generale dei soci
Art. 12. * L'Assemblea generale è composta dai soci maggiorenni in regola con il
versamento della quota sociale per l'anno in corso. Ciascun socio, sia esso
ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in
Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio può
essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate
dal socio cui sono state intestate, prima che 1'Assemblea abbia inizio. Non sono
ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un socio
delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è in ogni caso
consentito il voto a mezzo posta.
Art. 13. L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure,
qualora questi lo richieda, da un socio
chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la
discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui
spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed
eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, lo spoglio
delle schede. L'Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti;
in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata
votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un
risultato di maggioranza.
Art. 14. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in
luogo prescelto dal Consiglio Direttivo entro il mese di marzo per
1'approvazione del rendiconto economico dell'annata precedente e per
1'approvazione del programma di attività per 1'annata in corso. In via
straordinaria, può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga
necessario il Consiglio, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al
Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi
diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con tempestiva
pubblicazione sull'Organo Ufficiale dell'E.N.C.I. o, alternativamente, con
1'invio per posta ai soci degli invite a parteciparvi, i quali debbono essere
spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione.
Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e 1'ora della
riunione, nonché 1'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima
convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà
più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata
nell'invito, 1'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e
prendere la parola, senza però diritto di voto.
Art. 15. * L'Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della società;
b) sulla elezione delle cariche sociali secondo quanto previsto dal presente
statuto;
c) sui rendiconti finanziari;
d) sulle modifiche dello Statuto;
e) sul Regolamento di attuazione dello Statuto;
f) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci
previste nell'art. 5, come stabilito dall'art 7;
g) sull' espulsione del socio;
h) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di
esclusiva competenza di un altro organo
sociale.
Spetta inoltre all'Assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci
effettivi e supplenti. Le modifiche dello Statuto e del Regolamento di
attuazione dello Statuto saranno deliberate dall'Assemblea Straordinaria, nella
quale dovranno essere presenti in ogni caso personalmente o per delega almeno la
metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
Consiglio
Art. 16. * Il Consiglio è composto da 9 (nove) consiglieri di cui 8 (otto)
eletti dall'Assemblea generale fra i soci ed 1 (uno) designato dall'E.N.C.I. I
membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti;
qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più
consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione.
I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a
quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a
mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà
decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato
di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale dei Soci per le nuove
elezioni del Consiglio. Quanto al consigliere nominato dall'ENCI, lo stesso
rimane in carica indipendentemente dalla durata del Consiglio, fino alla
successive sostituzione da parte dell'ENCI. Il consigliere così nominato deve
annualmente relazionare all'ENCI circa 1'andamento dell'associazione nonché
fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del regolamento
di attuazione allo statuto sociale ENCI.
Art. 17. II Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia
con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci; fra 1'altro è
responsabile dell'amministrazione sociale e sottopone per 1'approvazione
all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle domande di
ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al
lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e
licenzia il personale stabilendone le mansioni e le remunerazioni, ecc.. Il
Consiglio Direttivo redige il Regolamento di attuazione dello Statuto e le sue
modifiche, che sottopone alla approvazione dell'Assemblea Straordinaria.
Art. 18. * Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di un
Vice Presidente della Società, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di
un Cassiere. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i
consiglieri; il/i Segretario/i ed il Cassiere possono anche non essere membri
del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevono una remunerazione per il
loro lavoro. Il Consiglio Direttivo nomina altresì i componenti del Comitato
Tecnico di cui all'art. 24 e 25, nonché degli eventuali Delegati territoriali ai
sensi dell'art 26.
Art. 19. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e
straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente e la maggioranza
dei consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione
verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice
Presidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età. Le
sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non
sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del
Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni
consecutive, potranno essere decaduti dalla carica.
Il Presidente
Art. 20. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei
rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le
deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addice alla
osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di
urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate
dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione di quest'ultimo nella
sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è
sostituito dal Vice-Presidente. In caso di sue dimissioni, spetta al Consiglio
di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere
nominato dal Consiglio un Presidente onorario, anche un consigliere, purché
Socio. Il Presidente onorario puo partecipare alle riunioni di Consiglio, ma
senza diritto di voto.
Patrimonio e amministrazione
Art. 21. Il patrimonio della Società è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
d) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della Società sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai Soci;
b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
In caso di scioglimento della Società, il patrimonio dovrà essere destinato a
finalità di utilità generale, secondo quanto delibererà 1'Assemblea Generale dei
Soci. In mancanza di tale delibera, il Presidente - ed in sua assenza il
Collegio Sindacale - procederà a termini di legge.
Art. 22. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle
risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i
Consiglieri in carica sino a quando 1'Assemblea generale dei soci con
1'approvazione del rendiconto economico finanziario non si sia assunta
direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto economico finanziario
consuntivo approvato dall'Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia
all'E.N.C.I.
Collegio sindacale o dei revisori dei conti
Art. 23. La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio
Sindacale composto da tre sindaci, eletti dall'Assemblea generale dei soci, i
quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L'Assemblea generale
dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente: i sindaci hanno la
facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere
invitati.
Comitato tecnico
Art. 24. È costituito da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo e decade
automaticamente alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato. I
tre membri sono scelti fra i soci della S.A.B.I. Uno solo dei tre potrà essere
membro del Consiglio Direttivo al fine di consentire una più autonoma attività
nei confronti del Consiglio stesso.
Art. 25. Il Comitato tecnico ha soltanto funzione consultiva; ad esso è
demandato il compito di studiare argomenti zootecnici e tecnici-organizzativi
inerenti la razza e di riferire gli esiti dei propri studi al Consiglio
Direttivo. Gli specifici argomenti ai quali il Comitato tecnico dedicherà la sua
attività potranno essere indicati dal Consiglio Direttivo o autonomamente
identificati dal Comitato stesso.
Delegati
Art. 26. Il Consiglio può nominare Delegati territoriali allorquando ritenga che
ciò sia utile agli scopi della Società
ed alla valorizzazione del Bracco Italiano. In tal caso il Consiglio potrà
dettare le condizioni che riterrà opportune nell'interesse unitario della
Associazione.
Norme disciplinari
Art. 27. * Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno alla Società, è
tenuto ad osservare le norme del presente statuto e del relativo regolamento di
attuazione. Le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, lo statuto dell'ENCI
ed il relativo regolamento di attuazione, tutti i regolamenti ENCI, nonché le
regole di deontologia e di correttezza sportiva. Il socio che trasgredisca a
tali obblighi o che comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno
morale o materiale alla Società, è passibile di sanzioni disciplinari. È
soggetto, infatti, alle decisioni del Collegio dei Probiviri dell'associazione,
nonché alle decisioni delle Commissioni di disciplina dell'ENCI. In particolare,
i poteri disciplinari vengono esercitati, in primo grado, dalla Commissione
disciplinare di prima istanza dell'ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri
dell'associazioni Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e
da due supplenti, eletti dall'Assemblea generale dei soci, fra i soci che non
ricoprono già la carica di consigliere. Uno dei membri effettivi sarà sempre un
competente di materie giuridiche.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere
adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei
Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà
sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri
effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino
alla prima riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina definitiva. Le
denuncie a carico di un socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al
Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua
volta con lodo scritto e motivate dopo aver contestato all'interessato
l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per
produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della
Società. In caso di mancanze gravi, il Consiglio potrà, in via provvisoria,
sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa
che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a
pronunciarsi definitivamente. Sarà compito del Consiglio procedere
all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri della S.A.B.I. sono appellabili avanti
la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso
scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante ovvero da un suo
procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata nel termine perentorio di trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del
regolamento di attuazione dello statuto sociale dell'ENCI.
L'associazione ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte dalle
Commissione di Disciplina di prima e di seconda istanza istituite presso 1'ENCI.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri puo adottare a carico
di un socio della Società sono i seguenti:
ammonizione, censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di
particolare gravità che comportino 1' espulsione di un socio, la proposta
motivate di tale provvedimento divenuta definitiva viene trasmessa al Consiglio
che, in conformità a quanto previsto dall'art.15 dello statuto, ne sottoporrà la
deliberazione all'Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via
definitiva.
Art. 28. La S.A.B.I. può inserire un suo notiziario nel contesto dell'organo
ufficiale dell'E.N.C.I. Su tale notiziario o su altra pubblicazione edita dalla
S.A.B.I. medesima, potrà pubblicare le informazioni di interesse generale per
gli amatori del Bracco Italiano e di interesse particolare per i Soci.
Modifiche statutarie
Art. 29. * Il presente statuto, dopo 1’approvazione dell'Assemblea Straordinaria
dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica
non potrà essere proposta all'Assemblea generale se non dal Consiglio della
Società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea.
In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al
Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche
statutarie dovranno essere adottate per votazioni da una Assemblea Straordinaria
in cui siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci
aventi diritto al voto. Le modifiche allo statuto dell'associazione prima di
essere presentate all'assemblea, devono essere comunicate all'ENCI per ottenerne
la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di attuazione
dello statuto sociale dell'ENTE stesso.
Norma di chiusura
Art. 30. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle
norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.